(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 18 giugno 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'Art. 2-bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come introdotto dall'Art. 4, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), disciplinante il trasferimento di funzioni amministrative in materia di lavoro alle province; Visto l'Art. 7, comma 53, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), ai sensi del quale «L'amministrazione regionale e' autorizzata a destinare le apposite quote di avanzo vincolato derivanti dalle economie di spesa relative all'utilizzo dei finanziamenti statali a favore della soppressa agenzia regionale per l'impiego al finanziamento degli interventi devoluti alle province in materia di politica attiva del lavoro e di inserimento lavorativo dei disabili»; Ritenuto di provvedere al riguardo, previa adozione di apposito regolamento; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1284 dell'8 maggio 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento concernente le convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nonche' per la concessione delle agevolazioni medesime», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 21 maggio 2003 p. Il presidente il vice presidente: Guerra