(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 18 giugno 2003)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto  l'Art.  2-bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1,
come   introdotto   dall'Art.  4,  comma  1,  della  legge  regionale
25 gennaio  2002,  n.  3  (legge  finanziaria 2002), disciplinante il
trasferimento  di  funzioni  amministrative in materia di lavoro alle
province;
    Visto  l'Art. 7, comma 53, della legge regionale 29 gennaio 2003,
n.  1 (legge finanziaria 2003), ai sensi del quale «L'amministrazione
regionale  e'  autorizzata  a  destinare  le apposite quote di avanzo
vincolato derivanti dalle economie di spesa relative all'utilizzo dei
finanziamenti  statali a favore della soppressa agenzia regionale per
l'impiego al finanziamento degli interventi devoluti alle province in
materia di politica attiva del lavoro e di inserimento lavorativo dei
disabili»;
    Ritenuto  di  provvedere al riguardo, previa adozione di apposito
regolamento;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale;
    Su   conforme   deliberazione  della  giunta  regionale  n.  1284
dell'8 maggio 2003;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  «Regolamento  concernente  le  convenzioni che
prevedono  l'accesso  alle  agevolazioni  del  fondo nazionale per il
diritto  al  lavoro  dei  disabili  nonche'  per la concessione delle
agevolazioni  medesime», nel testo allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 21 maggio 2003
                          p. Il presidente
                     il vice presidente: Guerra